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Il rilascio di certificati anagrafici (art. 33 del D.P.R. 223/1989) e di certificati ed estratti degli atti dello stato civile (artt. 106 e 107 D.P.R. 396/2000) viene effettuato in tempo reale agli sportelli dell’ufficio anagrafe a fronte di richiesta scritta contenente le generalità del richiedente, quelle della persona cui si riferisce il certificato e l’uso al quale è destinato ai fini dell’accertamento del regime fiscale cui deve essere assoggettato ai sensi del D.P.R. 642/1972.

 A seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012, agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati per provare stati, fatti e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, D.P.R. 445/2000). Pertanto a far data dal 1° gennaio 2012, i cittadini, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, NON POTRANNO UTILIZZARE CERTIFICATI (che avranno valore giuridico solo se utilizzati nei rapporti con altri privati) e si assumeranno l’onere della prova amministrativa di stati, fatti e qualità personali tramite dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio (art. 47 D.P.R. 445/2000) o di certificazioni (art. 46).

Ciò significa che non si potrà più chiedere al privato cittadino di recarsi all’ufficio anagrafe per ottenere un certificato da produrre ad un altro ufficio pubblico o ad un gestore di servizio pubblico. Se le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi lo faranno, otterranno un documento non valido e quindi nullo o, quanto meno, inefficace. Essi dovranno, al contrario, acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero accettare le dichiarazioni sostitutive prodotte dell’interessato.

 Le certificazioni rilasciate dagli uffici anagrafici potranno essere richieste nell’ambito dei rapporti con soggetti privati (banche, imprese, assicurazioni, società sportive, ecc.) ma anche in questi casi sarà possibile far valere l’autocertificazione, previo consenso del soggetto privato richiedente (art. 2, D.P.R. 445/2000).

Sulle certificazioni amministrative da produrre ai soggetti privati sarà apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”

 

 REGIME FISCALE
 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1 della tariffa (All. A) del D.P.R. 642/1972, i certificati anagrafici sono SOGGETTI ALL’IMPOSTA DI BOLLO FIN DALL’ORIGINE, pertanto il funzionario che li emette deve redigerli applicando la marca da bollo da Euro 14,62.
I certificati anagrafici possono essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo (comunemente chiamati in “carta semplice”) solo per gli usi espressamente previsti dalla legge (tabella B del D.P.R. 642/1972), nonché dalle specifiche leggi speciali.
L’esenzione da bollo è specificata, mai generica. Pertanto i cittadini nel richiedere qualsiasi certificato anagrafico, se ritengono di aver diritto all’esenzione, devono obbligatoriamente indicare l’uso e la norma di legge che la prevedono, uso e norma che dovranno essere riportati dal funzionario sul certificato. Si specifica che l’acquisizione di tale notizia, poiché conseguente all’adempimento di un obbligo di legge, quello fiscale, rientra tra i fini istituzionali dell’ente e pertanto non costituisce violazione della privacy.
Poiché il certificato rilasciato al privato è normalmente fuori dalla tabella B del D.P.R. 642/1972 e dalle altre norme, ne consegue che tutti i certificati scontano la vigente imposta di bollo, esclusi:
- quelli rilasciati dall’ufficio di stato civile (nascita, matrimonio, morte, pubblicazioni di matrimonio),
- quelli richiesti dagli organi giurisdizionali (adozione, divorzio, separazione, processo penale, tutela e curatela, art. 13 della tabella) che come noto non rientrano nella competenza del D.P.R. 445/2000,
- i certificati di esistenza in vita o simili per le pensioni estere, (art. 9 della tabella),
- quelli richiesti a privati per cui è prevista l’esenzione dalla sopracitata tabella (Associazioni sportive affiliate al Coni, le cooperative sociali/ONLUS, art. 27bis della tabella, le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri generali, art. 8 legge 266/1991).
Spetta, altresì, al soggetto richiedente specificare se, in relazione all'uso dell'atto, sussistano norme che prevedano delle esenzioni in quanto l'agevolazione non può essere presunta dall'operatore del servizio anagrafico. Per tale motivo i certificati anagrafici esenti da bollo devono riportare l'esatta indicazione della norma che ne giustifica l'emissione in carta semplice.

Entrando nello specifico, i certificati anagrafici richiesti da avvocati 'per uso notifica atti giudiziari' sono soggetti all'imposta di bollo (Agenzia delle entrate, Circolare 70/2002); come anche le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non supera i 1.033 Euro davanti al Giudice di pace.

Rimangono sempre valide le esenzioni in ambito di giustizia:
- art. 3 della tabella B del D.P.R. 642/1972 nel contesto dei ‘procedimenti in materia penale’;
- art. 12 della medesima tabella con l’indicazione dichiarata in maniera specifica e non generica (il solo comma 2 prevede almeno quattro casi distinti);
- per il gratuito patrocinio per cui vanno indicati (sulla richiesta) gli estremi del Decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in caso contrario la motivazione non può essere considerata pertinente in quanto evasiva;
- la certificazione (richiesta da privati o avvocati), ai sensi dell’art. 19 della legge 74/1987, per pratiche di divorzio e separazione personale.
Per quanto riguarda le successioni, l’esenzione prevista dall’art. 5 della tabella B del D.P.R. 642/1972, ‘ad uso successione’, si riferisce alla denuncia di successione che l’erede faceva all’Agenzia delle Entrate, oggi è sufficiente l’autodichiarazione, per cui i certificati anagrafici, le autenticazioni di firme e/o di copie richiesti per notaio ‘ad uso successione’ sono soggetti ad imposta di bollo.
Sono soggetti a bollo anche i documenti richiesti per la banca per mutui, per banco posta (apertura conti correnti anche per l’accreditamento delle pensioni, libretti postali, liquidazione buoni fruttiferi agli eredi, estinzione conti e posizioni varie), per assicurazioni per l’accensione o l’estinzione di polizze di qualsiasi tipo, per i CAAF (che sono soggetti privati e non godono di alcuna esenzione ‘sui certificati’).
Discorso diverso, invece, per lo stato di famiglia per assegni famigliari: è vero che viene richiesto dai datori di lavoro ma, essendo la richiesta ai fini INPS, tale certificato non va rilasciato; come  non devono essere rilasciati i certificati per l'INPDAP, i certificati per uso tributario (art. 5), i certificati per permesso di soggiorno ecc., tutti questi documenti devono solo essere acquisiti d'ufficio dalle competenti amministrazioni.
Si rende altresì noto che, a seguito dell’abrogazione del comma 2 dell’art. 41 del citato D.P.R. n. 445/2000, dal 1° gennaio 2012 i certificati anagrafici e di stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile avranno una validità di 6 mesi dalla data del loro rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedano una validità superiore. Resta, invece, confermata la validità ILLIMITATA per i certificati attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni (es. nascita, morte)
La decertificazione non si applica in occasione della presentazione delle liste e delle candidature in quanto non è ammissibile l’autodichiarazione nel procedimento elettorale preparatorio, mentre per quanto riguarda i certificati di godimento dei diritti politici da presentare a PP.AA, essendo a tutti gli effetti “certificati”, sono sottoposti alle vigenti disposizioni.



In pratica ognuno di noi può,  sotto la propria responsabilità,  attestare tutte le informazioni sul proprio stato dì cittadino (dalla data dì nascita alla residenza, dallo stato civile alla qualifica professionale, con una semplice dichiarazione firmata, non autenticata e senza bolli.

Queste alcune delle novità più significative del Testo unico sulla documentazione amministrativa che raccoglie e integra le varie norme esistenti in materia.

COME SI FA L’AUTOCERTIFICAZIONE

Per sostituire i certificati basta una dichiarazione in carta semplice, firmata dall'interessato, senza autentica della firma e senza bollo.

L'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione) può anche essere inviata per posta o fax, o consegnata da un'altra persona.

L'autocertificazione è definitiva e ha la stessa validità del certificato o dell'atto che sostituisce.

Per agevolare i cittadini residenti nel Comune, sono disponibili sul sito sotto il link “CITTADINO” – “Servizi Anagrafici” “Autocertificazioni”  i moduli delle dichiarazioni già compilate con tutti i dati.

CHI PUÒ FARE L’AUTOCERTIFICAZIONE
- I cittadini italiani
- I cittadini dell'Unione Europea
- I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili presso le pubbliche amministrazioni italiane.
 
CHI DEVE ACCETTARE L’AUTOCERTIFICAZIONE
Tutte le amministrazioni pubbliche, comprese Scuole, Università, Motorizzazione Civile, Comuni;
I gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza, ossia le aziende che hanno in concessione servizi pubblici come trasporti, erogazione di energia, servizio postale, reti telefoniche, ecc. (ad esempio Enel, Ferrovie dello Stato, Poste)
ATTENZIONE: l'Autorità Giudiziaria non è tenuta ad accettare l'autocertificazione;
 
DOCUMENTI D’IDENTITÀ AL POSTO DEI CERTIFICATI

I dati contenuti nella carta di identità o in altro documento di riconoscimento, in corso di validità, hanno lo stesso valore dei corrispondenti certificati.

Per attestare nome e cognome, data di nascita o residenza, ad esempio, è sufficiente l'esibizione del documento di riconoscimento.
 
LEGALIZZAZIONE DI FOTO

Le amministrazioni competenti al rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le fotografie, senza pagamento di bolli.

L'interessato può anche rivolgersi presso qualsiasi Comune.

AUTENTICA DI COPIE

Per dichiarare che è conforme all'originale: - la copia di un atto o documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione - la copia di una pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio - la copia di documenti fiscali che devono essere conservati dai privati è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata davanti al dipendente addetto a riceverla, oppure consegnata da un'altra persona o anche inviata con la fotocopia del documento di identità.

Non è più necessario quindi far autenticare le copie di questi documenti in Comune o presso l'amministrazione a cui devono essere consegnate.

IMPEDIMENTO PER RAGIONI DI SALUTE

Quando una persona non è in grado di rendere una dichiarazione per ragioni di salute, un parente prossimo (il coniuge, i figli o altro parente fino al terzo grado) può fare una dichiarazione nel suo interesse.

In questo caso la dichiarazione va resa, indicando l'esistenza di un impedimento temporaneo per ragioni di salute, davanti al pubblico ufficiale che deve accertare l'identità della persona che ha fatto la dichiarazione.

STATO CIVILE

Gli uffici pubblici non possono richiedere gli estratti degli atti di stato civile. Sono le stesse amministrazioni che dovranno procurarseli nei casi necessari come, ad esempio, la richiesta di pubblicazioni per il matrimonio, l'adozione, ecc.

DIRITTI E DOVERI

La mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce violazione dei doveri di ufficio da cui possono derivare anzioni disciplinari per il dipendente. Le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle dichiarazioni. In caso di dichiarazione falsa, il cittadino può subire una condanna penale e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione.

COSA SI PUÒ AUTOCERTIFICARE

  1. la data e il luogo di nascita
   2. la residenza
   3. la cittadinanza
   4. lo stato di famiglia
   5. il godimento dei diritti politici
   6. la nascita del figlio
   7. il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente
   8. la posizione agli effetti degli obblighi militari
   9. l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
  10. titolo di studio
  11. qualifica professionale posseduta
  12. situazione reddituale ed economica
  13. stato di disoccupazione
  14. qualifica di legale rappresentante di persone fisiche
  15. iscrizione presso associazioni
  16. di non aver riportato condanne penali
  17. tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile

COSA NON SI PUÒ AUTOCERTIFICARE

Ci sono pochi casi in cui non è possibile ricorrere alla autocertificazione ed è necessario presentare i tradizionali certificati:

   1. certificati sanitari, medici, veterinari;
   2. certificati di origine, di conformità CE;
   3. certificati di marchi e brevetti

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Con le dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il cittadino può autocertificare i fatti, le qualità personali e gli stati a sua conoscenza. Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione di famiglia originaria; la proprietà di un immobile, ecc. La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura. La amministrazione pubblica, qualora risulti necessario dover accertare la veridicità delle dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati, procede entro quindici giorni a richiedere direttamente la documentazione all'amministrazione competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, il cittadino può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia fotostatica, non autenticata, dei certificati in cui sia già in possesso. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale nel caso in cui sono contestuali ad una istanza. In questo caso, l'interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: a) unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via telematica); b) firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta).

DICHIARAZIONI NON VERITIERE

Attenzione a non effettuare dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni non veritiere sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia L'amministrazione pubblica, può provvedere d'ufficio ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino. E' evidente che le norme, semplificando l'azione amministrativa, vogliono anche creare fra Pubblica Amministrazione e cittadino, rapporti di fiducia